Cosa rischio vendendo online senza partita iva?

Prima di tutto dobbiamo spiegare che non esiste una normativa precisa che riguarda e-commerce ma il tutto è composta da più normative in varie ambiti.

  • codice civile: si applicano le disposizioni relative alla conclusione del contratto a distanza;
  • leggi che si applicano all’attività d’impresa in generale;
  • normativa sulle comunicazioni pubblicitarie;
  • regolamentazioni sulla vendita a distanza;
  • norme che si applicano alle vendite con strumenti informatici.

Oltre a questo, le regole di di base cambiano in funzione delle tipologie di soggetti coinvolti nelle transazioni. Quindi venditori e acquirenti. 

Bisogna inoltre tenere in considerazione le tipologie di prodotti che saranno venduti: ad esempio per i prodotti alimentari il titolare dell’impresa può aprire un negozio on-line solo se risponde a requisiti specifici. 

Per la vendita di determinate merci è necessario far riferimento alle discipline specifiche.

Fatta questa precisazione dobbiamo capire cosa vendiamo di preciso, e da la possiamo ipotizzare cosa potrebbe succedere a vendere senza partita iva, e le eventuali multe nel caso si venga scoperti.

Prima di tutto va precisato che se si decide di vendere online, sia nel proprio sito personale sia in un Marktplace (Ebay, Etsy, Amazon), non dobbiamo minimamente pensare di vendere prodotti contraffatti, perchè in quel caso si rischia il BAN direttamente dalle piattaforme, oltre che una denuncia penale per il reato di ricettazione (art. 473 codice penale).
Quindi non fatevi venire in mente di replicare prodotti con marchi commerciali.

Se parliamo di mancato rispetto della legge e-commerce che come abbiamo visto sopra è regolamentata da varie disposizioni, le sanzioni sono previste all’art. 21 del d. lgs. 70/2003:

  • sono passibili di sanzione amministrativa le violazioni delle norme che fanno riferimento a 
    • comunicazione delle generalità dell’impresa (e senza partita iva come fate ad avere un impresa?).
    • modalità con cui vengono fatte le comunicazioni di marketing
    • comunicazioni che devono precedere la conclusione dell’acquisto
    • comunicazioni successive all’emissione dell’ordine
  • la sanzione amministrativa può andare da 103 fino a 10000 euro.
  • l’importo della sanzione può raddoppiare in caso di aggravanti o recidiva.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Esercizio abusivo di attività commerciale: definizione

Definizione dell’esercizio abusivo di attività commerciale
L’abusivismo commerciale è l’esercizio del commercio in sede fissa o ambulante senza avere le autorizzazioni prescritte dalle normative e senza aver registrato l’impresa presso la Camera di Commercio e l’Inps. La posizione di chi svolge illegalmente l’attività è di netto vantaggio, in termine di guadagni, rispetto ai commercianti rispettosi delle leggi, perché chi opera abusivamente non paga le tasse, i contributi e neppure l’Iva. Con questa pratica è possibile vendere i prodotti a prezzi inferiori, attuando una vera e propria concorrenza sleale nei confronti di chi opera regolarmente secondo le norme.

Qualsiasi tipo di attività commerciale richiede il rispetto di procedure burocratiche per la registrazione dell’impresa e l’ottenimento delle autorizzazioni del caso, diverse a seconda dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela. Chiunque avvii un’impresa senza averne il titolo viene punito secondo la normativa vigente. A stabilire le regole è l’articolo 234 della Legge Fallimentare. La regola prevede che si venga sanzionati con una multa non inferiore a 103 euro e alla reclusione fino a due anni. Si tratta quindi di un reato. Va precisato che le sanzioni pecuniarie riguardano diversi aspetti e sono pesanti e variabili a seconda del settore merceologico in cui si opera e al tipo di violazione. Ad esempio se si lavora nel commercio e al dettaglio in sede fissa oppure online, l’attività svolta senza essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’attività comporta il pagamento di una multa compresa tra i 2.582 euro ai 15.943 euro. La legislazione nazionale viene integrata da norme regionali che disciplinano le sanzioni e i provvedimenti da prendere nel caso si individui qualcuno che svolga un’attività commerciale in modo abusivo. In ogni caso variano gli importi delle multe comminate, ma restano invariate la chiusura e l’arresto.

Cosa accade a chi esercita abusivamente l’attività commerciale

Una volta accertata la violazione delle leggi in materia di commercio le autorità, generalmente la polizia municipale o le forze dell’ordine, provvedono a fare un verbale comunicando all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo. La notifica serve a consentire al soggetto di predisporre e presentare scritti e memorie in sua difesa (prendere un avvocato), come prescritto dall’articolo 7 della legge numero 241 del 1990. La scrupolosa applicazione della legge da parte degli organi competenti impedisce che un eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale possa portare all’annullamento del provvedimento. Viene quindi emessa un’ordinanza di chiusura e successivamente si effettua un sopralluogo per verificare il suo rispetto (nel caso della vendita online, la vostra sede legale solitamente è casa vostra, e quindi il controllo lo faranno sui vostri computer/smatphone ed in casa vostra). Se il titolare dell’esercizio ha ottemperato basta redigere un verbale in cui si certifica l’avvenuta chiusura, mentre se ciò non fosse avvenuto si prende atto, tramite verbale, del mancato adempimento diffidando il soggetto a chiudere l’attività entro 3 giorni. Inoltre, a norma dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 25 euro e i 500 euro. Un ulteriore sopralluogo decorsi i termini permette di accertare la definitiva chiusura dell’esercizio. Qualora ciò non fosse avvenuto vengono apposti i sigilli e si nomina un custode giudiziario del bene (per la questione online solitamente viene sequestrata la merce, i computer, e i dispositivi utilizzati per il fine lavorativo).
La procedura è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 612 del Codice di Procedura Civile e affida al giudice il compito di designare l’ufficiale giudiziario che deve occuparsi dell’esecuzione dei provvedimenti e le persone con il compito di sbrigare le operazioni necessarie per smantellare il commercio attivato senza titolo. Il sequestro riguarda i locali e la merce oppure solamente i prodotti in caso di attività online. 

Oltre questo si aggiungono le violazioni previste dalle normative europee e non solo, come ad esempio:

  1. da € 258,00 a € 2.065,00 per la mancata pubblicazione della partita IVA sul proprio sito internet (vale anche per le pagine Fecebook, Etsy. Amazon ed ebay invece hanno la pagina del venditore professionale).
    Qualora non venisse resa nota, si rischia la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00.
  2. da € 6.000 a € 36.000 per l’omissione dell’informativa sulla privacy o il suo errato inserimento
    Qualora il commerciante non indichi il titolare del trattamento, il conferimento dei dati obbligatori o facoltativi, il trattamento dei dati personali, le modalità di cancellazione dei dati ed un eventuale trasferimento degli stessi a terzi, rischia una multa da 6mila a 36mila euro.
  3. da 10mila euro a 120mila euro per l’inosservanza della legge sui cookie (vale solo per il sito personale)
    Ingenti sono altresì le sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza delle leggi in tema di Cookie, le quali possono andare da 10mila euro a 120mila euro, applicabili nello specifico caso di installazione senza consenso.
  4. da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro per la mancata o incompleta indicazione delle informazioni relative al diritto di recesso
    E qui entra in gioco il fatto che, se siete privati e quindi non siete tenuti ad effettuare reso, come fate ad applicare questa regola europea in modo corretto?
    C’è da dire una cosa su questa affermazione. L’affermazione salta fuori dalla regola che si usa sui prodotti usati (visto è piaciuto) che appunto vale per i prodotti usati. Non sulle creazioni o prodotti nuovi.. Quindi ora la domanda mi sorge spontanea se da privati non siete tenuti ad effettuare il reso, come diavolo la applicate la regola europea sul reso e recesso? Questo poi creerebbe un iniquità tra voi ed un negozio con partita iva..
    La sanzione amministrativa applicata, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo può andare da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro;
  5. da € 20.000 euro a € 120.000 euro per una notifica omessa o incompleta al Garante della Privacy
    nei casi in cui risulti obbligatorio rendere noto l’esistenza di un’attività di raccolta e trattamento di dati personali. La sanzione prevista va da 20mila euro a 120mila euro.
  6. mancata variazione (apertura) Iva: viene applicata una sanzione da 516 a 2.064 €. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se entro 30 giorni dall’accertamento viene regolarizzata la posizione;
  7. omessa variazione Camera di commercio: in questo caso la sanzione varia da 103 a 1.032 €; prevista la riduzione ad un terzo se entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, si comunica la variazione.

Bene dopo tutte queste cifre, avete ancora voglia di rischiare?

Fonti:
Esercizio abusivo di attività commerciale
Normativa commercio elettronico: le 5 multe che rischi se non hai un ecommerce a norma
Commercio elettronico: il Dlgs 70/2003 di attuazione della direttiva europea
Commercio – Sanzioni applicabili per le violazioni del d.lgs. n. 114/1998

Fatti di cronaca:
Coccaglio, vende in negozio e online senza permessi: maxi sanzione